Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: adeguamento prezzi

Adeguamento prezzi
QUESITO del 29/05/2007

Risulta possibile per una Stazione appaltante procedere ad adeguare i prezzi degli articoli dell'estimativo di un capitolato redatto da un professionista esterno nel giugno del 2002 e da mandare in gara nel corrente esercizio finanziario? Eventualmente deve farsi ricorso allo stesso professionista per una asseverazione di quanto determinato dal gruppo di progettazione interno? In caso positivo è obbligatorio informare il progettista del fatto che si sta procedendo in tal modo?Se dovessero essere intervenuti dei mutamenti legislativi di tipo tecnico l'adeguamento è da realizzarsi a cura del primigenio progettista ovvero possono intervenire i progettisti interni? Si precisa che: - si tratta della progettazione relativa alla costruzione di alloggi di servizio; -la redazione del capitolato era stata affidata ad un esterno in quanto, in quel momento, la S.A. non disponeva delle necessarie professionalità che, invece, esistono al momento attuale; - il capitolato era stato approvato dalla Direzione Generale competente nel 2002 e che solo ora, per la nota contrazione dei budget, si è riuscito ad inserire i lavori nella competente programmazione.

Adeguamento prezzi
QUESITO del 15/05/2008

Nel giugno 2006, su esito di gara d'appalto mediante pubblico incanto, la Provincia di B. ha affidato a una cooperativa l’incarico per la catalogazione di libri delle biblioteche afferenti alla Rete Bibliotecaria Bresciana, attività da effettuarsi presso il Centro di Catalogazione dell’Ufficio Biblioteche (Settore Cultura) che cura la parte tecnica e logistica. L’iter contrattuale è stato curato dal Servizio Contratti e Appalti della Provincia. La spesa complessiva impegnata è di € 249.278,40 iva compresa: 12.600 ore di lavoro (in circa 21 mesi) a € 19,784 all’ora (16,49 + iva). Il lavoro è iniziato a settembre 2006. La prestazione viene pagata con cadenza mensile su fatturazione. Con raccomandata del 15/2/08 la cooperativa richiede l’adeguamento dei prezzi per il periodo set07-mag08, “ai sensi dell’art.44 della L.724/94”, sulla base dell’indice medio FOI dell’ISTAT per il periodo set06-ago07: 1,6%. Visti gli artt. 115 e 7 (comm. 4c e 5) del nuovo codice dei contratti pubblici: Il contratto firmato recita che “i prezzi sono fissi e invariabili” e non prevede clausola di revisione periodica dei prezzi. Che cosa determina che un contratto sia “ad esecuzione periodica o continuativa”? La durata? Per “revisione periodica” si intende dopo un anno? In che cosa consiste praticamente ”l’istruttoria del dirigente responsabile”? La pubblicazione annuale dell’Osservatorio dei Contratti sui costi standardizzati e l’elaborazione dei prezzi di mercato dell’ISTAT non comprendono tra i servizi la catalogazione libraria. Siamo obbligati alla revisione? Da quando? E di quanto? Se sì: avendo in corso anche un altro appalto simile, con altra cooperativa, saremo obbligati ad adeguarlo anche se quest’ultima cooperativa non lo chiede?

Si chiede se possa legittimamente disporsi, in assenza di specifica previsione contrattuale, l’aggiornamento Istat del corrispettivo posto a carico dell’Ente a favore del concessionario della gestione di un impianto sportivo, affidamento disposto ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 163/2006, per la durata di 20 anni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

art 26 del 50/2022 revisione prezzi
QUESITO del 03/10/2022

In riferimento a quanto all'oggetto, in caso di contratti già soggetti ad adeguamento istat va comunque effettuata la revisione prezzi?
Se l'adeguamento istat è stato applicato dalla data originaria della convenzione al momento della stipula dell'atto applicativo (relativo al singolo lotto) e/o alla data di consegna di un lotto va applicata la revisione prezzi e se si da che data?

Adeguamento prezzi
QUESITO del 07/10/2022

Dato atto che l’amministrazione Comunale deve procedere all’adeguamento prezzi relativamente all’appalto: “CUP E19J20000000004 – CIG 9017666D62 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2”.
PREMESSO
1) Vista Det. n°1034 del 16/12/2021: “CUP E19J20000000004 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI FINALIZZATI ALL’INDAGINE DI MERCATO.”
2) Vista la Det. n°185 del 07/03/2022: “CUP E19J20000000004 – CIG 9017666D62 - SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 – LOTTO N. 2 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALLA DITTA” dalla quale risulta che:
• Per l’appalto è stata utilizzata la piattaforma telematica “ACQUISTI IN RETE” della “CONSIP.
• La RDO n°2931560 del 16/12/2021 prevedeva la presentazione delle offerte da effettuare entro le ore 09:00 del giorno 12/01/2022.
• Il capitolato speciale d’appalto prevedeva: << ARTICOLO 4 (Variazione dell’importo contrattuale) 1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 2. […]>>
• Non è ancora stata effettuata la consegna dei lavori
3) Visto il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), art. 26, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91:<< <>.
4) Dato atto che, ai sensi del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la Regione Piemonte ha pubblicato il “prezziario straordinario luglio 2022” (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022).

CON LA PRESENTE SI DOMANDA:

E’ corretto procedere all’adeguamento dei prezzi utilizzando il “prezziario straordinario luglio 2022” (approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) oppure è necessario attendere un nuovo decreto?

L'aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori, affidato tramite Procedura aperta ex. art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D.lgs50/2016, avendo offerto in sede di gara delle migliorie al progetto esecutivo, chiede che anche su questi lavori, che verranno realizzati nel secondo semestre 2022, venga riconosciuta la compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 26 del DL 17 maggio 2022 n. 50, pari alla differenza di costo calcolata utilizzando il Prezzario Regionale Lombardia 2022, edizione infrannuale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 6764 del 25 luglio 2022, rispetto al valore che tali interventi migliorativi avevano al momento di presentazione dell'offerta (27.01.2020).
Si chiede pertanto se sia giusto riconoscere la compensazione prezzi anche su lavorazioni che in sede di gara erano state offerte a titolo gratuito come migliorie al progetto esecutivo approvato e che sono stato oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

RAI è soggetta alla disciplina delle SpA ex art.63 d.lgs.208/2021 e, in quanto emittente strumenti finanziari quotati, redige il bilancio con standard IFRS. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, co.1096, l.205/2017, non è soggetta alle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, contabilità e finanza discendenti dall’inclusione nell’elenco ISTAT. Tale peculiare natura giuridica, affine - salvo limitati aspetti - a quella di una SpA ordinaria, fa ritenere inapplicabile a RAI, anche in base al criterio di specialità, l’art.26 del Decreto Aiuti. Del resto, ove il legislatore ha inteso includere le SpA, lo ha fatto espressamente (cfr. co.12). L’inapplicabilità si evince sin dal co.1 ove, nel descrivere le risorse utilizzabili, si prevedono istituti tipici della contabilità delle PA, incompatibili con quella privatistica di RAI. Né possono soccorrere i criteri di armonizzazione ex d.lgs.91/11, non applicabile a RAI ex l.205/17. Nel dettaglio, RAI opera in corso di esercizio nel rispetto di obiettivi di budget approvati dal CdA per preservare l’economicità della gestione in termini di risultato economico e sostenibilità della PFN. Ogni obiettivo previsionale non è autonomo ma concorre, insieme agli altri, al conseguimento del risultato economico-finanziario complessivo ed è aggiornato in corso di esercizio. La gestione economico-finanziaria di RAI, come qualsiasi società commerciale, è quindi caratterizzata da dinamicità: i miglioramenti registrati su singole iniziative sono usati per compensare tendenze negative su altre aree. Ciò a maggior ragione per il 2022, ove il deterioramento della situazione macroeconomica incide sull’andamento prospettico per i rincari energetici, l’inflazione e il peggioramento del mercato pubblicitario. In assenza di tale armonizzazione, le tendenze economiche in corso potrebbero portare ad una perdita di esercizio e ad un peggioramento della PFN. Si chiede dunque conferma dell’inapplicabilità a RAI dell’art.26 del Decreto Aiuti

COMPENSAZIONE DEI PREZZI
QUESITO del 15/12/2022

Premesso che la gara dei lavori è stata espletata tramite procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa e che la stessa è stata aggiudicata in data 07/07/2021. In data 22/07/2022 è stato emesso il 1° stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 22 luglio 2022. Alla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori, era in vigore il prezziario adottato dalla Regione Marche in data 14/02/2022. Ai sensi dell’art. 26 del DL n. 50/2022, in data 22/07/2022, è stato emesso il certificato di pagamento 1 bis relativo alle lavorazioni contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 22 luglio 2022 (data di contabilizzazione dello stato di avanzamento dei lavori), compensazione calcolata con il prezziario febbraio 2022. In data 1 agosto 2022 la Regione Marche ha adottato il nuovo prezziario. Si chiede se sia dovuto l’aggiornamento della compensazione del Sal 1 calcolata con il prezziario Marche di agosto 2022 o se al contrario la compensazione da concedere alla ditta sia solo quella riconosciuta col prezziario Marche di febbraio 2022.

Argomenti:

In data 29/11/2021 è stato stipulato sulla piattaforma MEPA il contratto di affidamento lavori. In data 13/12/2021 è stato concesso alla ditta appaltatrice un'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale. In data 01/02/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento e conseguente 1 SAL in pari data. Ultimo SAL è stato emesso in data 14/04/2022. In data 19/04/2022 è stato rilasciato il Certificato di ultimazione lavori ed il Certificato di regolare esecuzione. L'operatore economico ha presentato richiesta compensazione dei prezzi in data 21/11/2022. Pertanto, l'Ufficio scrivente chiede un parere circa la procedura da adottare in merito all'applicazione dell'art. 26 in questione. Quindi:
1- procedere all'erogazione della compensazione, ai sensi dell'art. 26 D.L. 17/05/2022, N. 50;
oppure
2- non procedere all'erogazione di tale compensazione in quanto i lavori sono stati conclusi in data 04/04/2022 ed in data 19/04/2022 sono stati rilasciati il Certificato di ultimazione lavori e la Certificazione di regolare esecuzione, e non è pervenuta, entro il termine indicato nel sopracitato art. 26, c. (trenta giorni dal Decreto), alcuna istanza da parte dell'appaltatore al direttore dei lavori e/o responsabile del procedimento, avendo lo Stesso presentato formale richiesta per compensazione dei prezzi in data 21/11/2022.

Argomenti:

Si chiede se in una procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (giugno 2022), con i prezzi a base di gara riferiti al prezzario 2021 aggiornati con l'incremento nel limite del 20%, successivamente all'approvazione del prezzario infrannuale (luglio 2022), bisogna provvedere al meccanismo del conguaglio previsto al comma 3 del DL 50/2022 in occasione degli stati di avanzamento contabilizzati nel 2022 e nel 2023.

Argomenti:

Lo scrivente Ente Pubblico non Economico in qualità di stazione appaltante ha affidato ad una Impresa esecutrice lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali. GARA N° 8543138 – CIG 92071994F91.
La gara è stata avviata nel mese di aprile 2022 (28.04.2022) e quindi in data antecedente il 18.05.2022 ed aggiudicata con il prezziario Lazio gennaio 2022. La consegna dei lavori con contestuale contratto è stata fatta in data 5 agosto 2022 quindi in data successiva all’entrata in vigore del D.L. 50/2022.
Il lavoro è stato ultimato nell’ottobre 2022 e pertanto dopo l’entrata in vigore del nuovo prezziario regione Lazio del luglio 2022.
L’Impresa ha richiesto la revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022.
Posto che gli aggiornamenti si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente al 18 maggio 2022 e che la compensazione ex art. 29 del D.L. 27.01.2022 n°4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 4 al comma 5 prevede espressamente che “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta” si chiede se sia possibile il riconoscimento della richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice e/o ad eventuali subappaltatori.

Argomenti:

Con riferimento all'applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 come introdotto dall'art. 1 c. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022 si chiede un chiarimento circa l'applicazione dell'aggiornamento prezzi. Nel caso di un appalto con offerta formulata ed aggiudicazione disposta nel 2022 - prima dell'entrata in vigore del DL 50/22 - su lavori il cui progetto era stato redatto nel 2021 (prezziario 2021), l'aggiornamento prezzi deve essere effettuato per la differenza tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed i Prezzi di contratto (2021) o tra il prezziario in vigore al momento della contabilizzazione ed il prezziario vigente al momento dell'offerta? In termini generali si crede che lo spirito della norma intenda tutelare l'appaltatore dalla imprevedibile lievitazione dei prezzi dal momento in cui effettua l'offerta per cui si crede di dover applicare la differenza di prezzo derivante dai prezziari di riferimento al momento della formulazione dell'offerta ed al momento della contabilizzazione; si chiede se l'interpretazione è corretta od invece il parametro da aggiornare sia sempre quello di contratto grazie

Argomenti:

L’Art. 1, co. 458 della Legge di Bilancio statale n. 197/2022 apporta talune integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi sia talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023.
Il nuovo co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 5072022 introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. In particolare, il nuovo comma prevede che il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali; che nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari, le stazioni appaltanti possano continuare ad utilizzare l’ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all’art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo co. 6-quinquies); che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, siano riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse disponibili. Prevede inoltre che le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti siano, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati) e che in caso di insufficienza di queste ultime, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali per l’anno 2022, accedano al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto.
Il nuovo co. 6-ter del cit. art. 26 D.L. 50/2022 prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis sopra riferite, trovino applicazione, in deroga all’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La disposizione prevede che in ogni caso per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell’anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell’80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021).
Il comma 6 sexies introduce una deroga espressa per i contratti di cui ai sopra richiamati commi 6 bis e 6 ter prevedendo che “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;
Com’è noto l’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.l., ha stabilito al comma 1 che fino al 31 dicembre 2023, sia previsto:
a) l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
Al comma 2 ha previsto che sia l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, a definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi relative a ciascun semestre.
Ma per i contratti di cui al comma 6 bis e del comma 6 ter della nuova legge di bilancio statale 2023, il comma 6 sexies ha previsto che non debba farsi applicazione dell’art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. 4/2022: in altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT ai sensi del comma 2 in sede di definizione della metodologia di rilevazione, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza.
Ritenuto quanto disposto dal nuovo art. 6 sexies si chiede il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:
a) se in virtù del disposto del comma 6 sexies introdotto all’art. 26 del D.L. 50/2022 dall’art. 1 comma 458 della L. di bilancio statale 2023, per i contratti di cui ai commi 6 bis e 6 ter, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b) e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 comporti conseguentemente la disapplicazione per detti contratti della metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
b) se relativamente ai contratti regolati dall’art. 29 del D.L. 4/2022 e dunque nei quali le SSAA abbiano previsto la clausola di revisione prezzi secondo il disposto dell’art. 29 del DL 4/2022, si debba, alla luce del comma 6 sexies dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 458 della L. 197/2022, disapplicare la clausola revisionale prevista nei relativi bandi e, conseguentemente, la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi di cui all’art. 29 D.L. 4/2022, facendo applicazione del diverso meccanismo previsto dal co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 485 della legge di bilancio statale 2023.

Argomenti:

Non è ben chiaro se e come aggiornare i prezzi di contratto per lavori la cui procedura di pubblicazione del bando è iniziata nel 2021, ma sono stati appaltati nel mese di gennaio 2022 e come reperire le eventuali somme necessarie per aggiornare i prezzi al nuovo prezzario 6/2023. Il finanziamento è a valere sulle risorse FSC " Programma Regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione................nei comuni della regione siciliana"

Argomenti:

Per un intervento stradale abbiamo fatto richieste di accesso al fondo adeguamento prezzi ex art. 26 D.L 50/2022 (sia primo che secondo periodo anno 2022) ma, non essendo note le modalità di effettiva erogazione di tali fondi (importo e data in cui saranno effettivamente corrisposti), l’appaltatore ritiene di essere eccessivamente esposto e si teme possa abbandonare il cantiere. Abbiamo individuato una soluzione di variante che, ai sensi dell’art. 7 c. 2-ter D.L 36/2022, potrebbe portare ad una riduzione del costo dell’opera da utilizzare per tali compensazioni (per le quali è già stato richiesto l’accesso al fondo). Se si persegue tale soluzione e successivamente arrivassero gli importi richiesti ex art. 26 D.L 50/2022 si chiede se: 1) Può introitarli la S.A. considerando quanto corrisposto come anticipo all’appaltatore ed eventualmente utilizzarli per eseguire quanto stralciato con la variante; 2) Vanno restituiti al Ministero e in questo caso con quali modalità. Grazie Distinti saluti.

Argomenti:

Considerato che l’art. 26 del d.l. 50/2022 non disciplina espressamente l’ipotesi in cui l’incremento eccezionale dei prezzi interessi lavorazioni non rinvenibili nel prezzario regionale ed applicando letteralmente la norma, le voci non presenti dal prezzario dovrebbero essere escluse dal meccanismo

Si chiede di conoscere

Se tale interpretazione letterale sia corretta o se al contrario in questi casi vanno applicati comunque i commi 1, 2 e 3 dell’art. 26 del decreto aiuti.

Argomenti:

Relativamente ad un Accordo Quadro di lavori aggiudicato nel 2022 (ribasso dI circa il 4%) si chiede se sia consentito l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 della Legge 91/2022 ed in quali modalità. Si specificano le seguenti date relative alla procedura:
- L’avvio della procedura negoziata per l’AQ è avvenuto in data 30/06/2022 in un momento in cui non era ancora uscito l'aggiornamento del Prezzario Regionale Marche (agg. infrannuale del 01/08/2022);
- Il termine massimo per la presentazione dell’offerta era fissato al 15/07/2022;
- L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è avvenuta in data 20/07/2022 quindi 5 giorni dopo l’uscita della Legge 91/2022 che ha convertito il D.L. 50/2022;
Il dubbio nasce per i seguenti motivi:
- Non è chiaro se anche l’Accordo Quadro possa essere considerato alla stessa stregua di una “procedura di affidamento” come richiamata all’art. 26 comma 2 della Legge 91/2022;
- Al comma 8 dell’art. 26 della Legge 91/2022 risulterebbe che l’adeguamento prezzi sia consentito solo: “…in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del codice dei contratti pubblici … già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto…”, mentre l’AQ in questione è stato aggiudicato 5 giorni dopo l’uscita della Legge 91/2022. Si fa notare tuttavia che il testo riportato nella Legge è ovviamente lo stesso già presente nel D.L. 50/2022 che entrò in vigore due mesi prima

Argomenti:

Buongiorno,
considerate quelle che sono le previsioni dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i. si chiede se l’obbligo di applicare i prezzari aggiornati si applichi solo alle lavorazioni, come sembrerebbe dal dato letterale della norma, ovvero se si applichi anche ai costi della sicurezza previsti dagli stessi prezzari (ed ugualmente oggetto di aggiornamento).

Argomenti:

in relazione al DM delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01.02.2023 e nello specifico dell'art.1 si chiedono chiarimenti relativamente ai seguenti punti: 1- Art.1 comma 2 periodo 3 ovvero < agli appalti pubblici lavori , nonché agli accordi quadro di lavoro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n.50 del 2016 delle società del gruppo ferrovie dello Stato , dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016 , limitatamente ale attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezziari regionali, con riguardi ai prezziari dagli stesi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art 26, comma2, del presente decreto-legge n.50 del 2022>> SI CHIEDE il periodo di riferimento delle lavorazioni eseguite ed annotate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal.......................................al 30 dicembre 2023? 2- Art.1 comma 2 periodo 4 ovvero : << ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo ferrovie dello stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica l'incremento del 20 per cento gli importi e lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023>> SI CHIEDE se per analogia con quanto previsto dall'art.26 comma 12 della Legge n.91 del 15 luglio 2022, di conversione in legge del D.L.n.50/2022, siano ricomprese anche le società ed altri soggetti di cui al Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n.50 del 2022 ovvero quelle società che hanno applicato anch'esse un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023.

Argomenti:

Si premette che il Grande Ospedale Metropolitano con deliberazione n. 300 del 29/5/2018 aveva adottato il proprio prezzario aziendale applicando un ribasso del 20% su tutte le voci del Prezziario regionale, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con la delibera n. 348 del 01/08/2017. Con tale prezzario, con Delibera n. 778 del 11/11/2020, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha proceduto all’indizione della procedura di gara negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento dei lavori per “l’Adeguamento Normativo e Potenziamento Tecnologico del P.O. Riuniti di Reggio Calabria – Opere di Completamento” e con Determina del Direttore f.f. della UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica n. 282 del 8/3/2021 i lavori sono stati aggiudicati. Ciò posto, considerato che il Decreto Aiuti ha lo scopo di determinare i maggiori costi sostenuti dalle imprese impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici al fine di “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” (comma 1 art. 26 D.L. 50/2022), e quindi, sia quello di riconoscere un “giusto ristoro” alle imprese appaltatrici operanti nel medesimo territorio nazionale con un criterio univoco e non interpretabile, si chiede se per la determinazione dei maggiori compensi da riconoscere all’impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.L. 50 del 17.05.2022, debba essere applicato il confronto tra il Prezzario Regione Calabria 2022 con il Prezzario Regione Calabria 2017 ovvero con il prezzario adottato dall’Azienda con la deliberazione n. 300 del 29/5/2018 (prezzario 2017 ribassato del 20%).

Argomenti:

In caso di richiesta dei fondi per l'adeguamento prezzi relativo alle finalità di cui all'oggetto, in attesa della erogazione da parte del Ministero, visto che nel decreto è citata l'emissione solo del SAL bis e non del certificato, il Rup deve procede all'emissione del certificato di pagamento?
Nel caso la risposta sia positiva, nella eventualità di non accoglimento e/o di accoglimento solo parziale della domanda al Ministero come ci si dovrebbe comportare a certificato emesso?
In caso di richiesta dei fondi per l'adeguamento prezzi relativo alle finalità di cui all'oggetto, in attesa della erogazione da parte del ministero la stazione appaltante deve comunque procedere al pagamento?

Argomenti:

Aderendo alla convenzione stipulata dal soggetto aggregatore - che nel 2020 ha indetto e aggiudicato la gara
finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia -
questo ente locale, nel 2022, ha affidato all'operatore aggiudicatario i servizi di pulizia degli edifici comunali,
per la durata di tre anni.
La convenzione stipulata dal soggetto aggregatore prevede la clausola in oggetto, limitata all'ipotesi di rinnovo contrattuale.
Si chiede se, in base a detta clausola, l'aggiudicatario, dopo avere pattuito nel 2022 con l'ente contraente
un corrispettivo d'appalto complessivo per l'intera durata contrattuale (3 anni), sia legittimato a chiedere, nel 2023, e direttamente
all'ente contraente, la revisione del corrispettivo di appalto.
Non risulta che la convenzione predisposta dal soggetto aggregatore nel 2020 sia stata rinnovata.
Questo ente ritiene che detta clausola vincoli esclusivamente soggetto aggregatore/aggiudicatari e che, in ogni caso,
i presupposti legittimanti la revisione del corrispettivo debbano essere accertati da ANAC .

Si premette che il Grande Ospedale Metropolitano con deliberazione n. 300 del 29/05/2018 aveva adottato il proprio Prezzario aziendale applicando un ribasso del 20% su tutte le voci del Prezziario regionale, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con la delibera n. 348 del 01/08/2017. Ciò in ragione del fatto che nelle precedenti più recenti gare aziendali si erano registrati ribassi anche del 35%, per cui, appariva ragionevole applicare una riduzione del 20% ai prezzi del Prezzario regionale di riferimento, al fine di tener conto delle specifiche condizioni di mercato della zona di interesse.
La finalità dell’applicazione di tale scostamento, in deroga all’obbligo di legge, era quella di ottenere economie dall’appalto da destinare subito alla realizzazione di nuovi interventi senza doverle accantonare all’interno dei quadri economici come economie da ribasso d’asta e, come tali, non immediatamente disponibili allo scopo. Le stesse ditte invitate a partecipare alle gare indette successivamente all’adozione della suddetta riduzione ne erano edotte e formulavano il loro ribasso in aggiunta al ribasso già applicato dalla Stazione Appaltante.
Il Decreto Aiuti ha lo scopo di determinare i maggiori costi sostenuti dalle imprese impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici al fine di “[…] fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori […]” (comma 1 art. 26 D.L. 50/2022), e quindi, anche quello di riconoscere un “giusto ristoro” alle imprese appaltatrici operanti nel medesimo territorio nazionale con un criterio univoco e non interpretabile.
Si chiede il parere in ordine al seguente quesito interpretativo sulle modalità di applicazione del calcolo della revisione prezzi:
Per la determinazione dei maggiori compensi (revisione prezzi) da riconoscere all’impresa appaltatrice dei lavori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.L. 50 del 17.05.2022, deve essere applicato il confronto tra il Prezzario Regione Calabria 2022 con il Prezzario Regione Calabria 2017 adottato in sede di gara (ribassato del 20% a seguito della Deliberazione n. 300 del 29/05/2018), ovvero lo stesso confronto deve essere fatto tra il Prezzario Regione Calabria 2022 ed il Prezzario Regione Calabria 2017 (entrambi ribassati del 20%).
1° IPOTESI:EP Regione Calabria 2022 - EP Regione Calabria 2017 ribassato del 20% (utilizzato in sede di gara d’appalto).
2° IPOTESI:EP Regione Calabria 2022 ribassato del 20% - EP Regione Calabria 2017 ribassato del 20% (utilizzato in sede di gara d’appalto).
In entrambi i casi, all’importo risultante dalla differenza tra i due EP, va poi applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara d’appalto.

Argomenti:

Buongiorno,
con la presente si formula il seguente quesito:
Codesto Ente ha aggiudicato l'appalto di lavori nel mese di aprile 2022.
Il progetto è stato redatto con il vecchio prezzario 2019, mentre a luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo prezzario. Alla data odierna i lavori risultano in corso, ed è stato emesso un solo SAL.
Dal quadro economico si evincono disponibili delle somme, sotto le voci imprevisti e quelle del ribasso d'asta. Vorremo capire se è possibile emettere un certificato di pagamento Bis, ai sensi dell'art. 26, comma 6 ter, nella misura dell'80%, precisando che, codesto Ente ha presentato richiesta di accesso al fondo, sia per il I e sia per il II semestre 2022, riguardante altre opere.
In attesa di un Vostro riscontro, si porgono
Distinti saluti

Ufficio lavori pubblici
Comune di Villaputzu

Argomenti:

nuova normativa revisione prezzi
QUESITO del 17/03/2023

per il 2023 quale è la normativa da applicare per la revisione prezzi?

Argomenti:

Con riferimento all'art. 26 del Decreto Legge 50/2022 come modificato ed integrato dalla Legge di Bilancio 2023, ci si chiede se il meccanismo di revisione dei prezzi previsto da tale articolo ed in particolare al nuovo art 6 ter debba essere applicato anche ad una procedura di affidamento di lavori indetta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 29 dl 4/2022 ed aggiudicata entro il 31/12/2022.

Argomenti:

In applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, con lavori appaltati nel 2022, data di presentazione dell'offerta nel mese di ottobre 2022, è stato emesso a marzo 2023 un SAL contabilizzato a prezzi contrattuali (prezzario Regione Piemonte edizione straordinaria di luglio 2022) e, per gli stessi lavori, il SAL straordinario (art. 26 comma 6-bis D.L. 50/2022) contabilizzato con i prezzi desunti dal prezzario della Regione Piemonte edizione febbraio 2023.
Il SAL con i prezzi aggiornati 2023 è di importo minore di quello emesso a prezzi contrattuali.
Si richiede se all'impresa debba essere riconosciuto e pagato l'importo derivante dal SAL a prezzi contrattuali ovvero il minore importo derivante dal SAL emesso a prezzi 2023.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Argomenti:

In riferimento all' art. 29 comma 1, del D.L. n. 4/2022, cvt. nella L. n. 25/2022, per le gare di lavori in cui il bando o la lettera di invito vengano pubblicati in data anteriore al 31/12/2023, si chiede se la normativa possa essere interpretata nel senso che la compensazione per la percentuale eccedente il 5% rispetto al prezzo rilevato nell' anno di presentazione dell' offerta e comunque in misura pari all' 80% di detta eccedenza, si applichi per tutta la durata del contratto che scaturirà dalla gara, ben oltre, quindi, il 31/12/2023.
In alternativa si chiede se sia corretto inserire nel capitolato di appalto una clausola che preveda la compensazione, ai sensi dell' art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4/2022, solo fino al 31/12/2023 precisando che dopo il 31/12/2023 non sarà più applicata tale compensazione, operando, a partire dal 01/01/2024, la revisione prevista dall' art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo D.lgs. 50/2016 ("per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzari di cui all' art. 23, comma 7, solo per l' eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà").
Il Coordinatore del Servizio Gare Università di Pisa (Dott. Gabriele Tabacco)

Argomenti:

In riferimento alla corretta applicazione dell'art. 47 comma 9 dl 77/2021 , con la presente sono a richiedere le modalità con le quali adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti e l' iter procedurale per inviare le relazioni indicate dai commi 2 e 3.

Argomenti:

L’art. 26 D.L. 50/2022 al comma 2 statuisce, per quel che qui rileva che “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.
Sono sorti dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alla data di approvazione dei progetti a base di gara e non anche alla pubblicazione della relativa procedura.
In merito, infatti, si registrano due orientamenti opposti, quello di ANAC e quello espresso dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo.
Da una parte ANAC ha in più occasioni evidenziato che sebbene sia “possibile che talvolta, per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante, trascorra un lasso temporale significativo tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara che, di fatto, potrebbe frustrare le finalità per le quali è previsto l’aggiornamento annuale dei prezzi” tuttavia “tali finalità sono cedevoli rispetto alla necessità di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa qualora, ad esempio, risulti improcrastinabile l’avvio (es.: perdita del finanziamento) o il completamento di un’opera pubblica indispensabile” esprimendo il fermo avviso secondo cui “in ogni caso, l’obbligo di aggiornamento dei prezzi non può che riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive (in tal senso depongono anche le indicazioni contenute in proposito nelle Linee Guida n. 3 e le disposizioni di cui all’art. 26 del Codice), e che l’eventuale indizione della gara dopo un lungo lasso temporale rispetto all’approvazione definitiva del progetto costituisce un aspetto patologico delle procedure amministrative che non può comunque inficiare l’interpretazione e l’applicazione dei principi generali in materia” (cfr. DELIBERA ANAC 768 del 4 settembre 2019 su Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da ANCE; FUNZ. CONS. 60/2022 e 64/2022 e 618/2022.
Non può però sottacersi il contrario avviso espresso dal Giudice Amministrativo (Tar Campania n. 7596/2022) secondo cui “il comma 2 dell’art. 26 dispone che: “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data” (cfr.TAR Lecce, 6 aprile 2021, n. 497). Il dato letterale è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa. Non sembrano porsi dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per “avviate” devono intendersi, evidentemente, quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022. È infatti la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara”.
Si chiede il Vostro autorevole parere in merito al seguente quesito: se la detta disposizione debba intendersi nel senso che ai fini dell’applicazione dei prezzari 2022 bis debba farsi riferimento alla data di approvazione del progetto a base di gara o alla data di pubblicazione della relativa gara.

Argomenti:

art 26 DL 50/2022 e pagamenti
QUESITO del 04/06/2023

Nel caso in cui il ministero non eroghi in tutto e/o in parte gli importi richiesti dalle Stazioni Appaltanti ai fondi ministeriali per i maggiori costi di cui ai sal bis previsti dall'art. 26 del DL 50/2022, la Stazione Appaltante è tenuta a pagare gli tutti gli importi, o deve procedere al pagamento nei limiti delle risorse disponibili?

Argomenti:

art 26 D.L. 50/2022 - quesito 1891
QUESITO del 11/04/2023

In relazione al quesito di cui all'oggetto si specifica meglio la domanda: "nel caso in cui il ministero per sua istruttoria e/o per altre motivazioni riconosca non la totalità delle somme richieste al fondo ministeriale, ma nulla o solo parte delle stesse, la SA dovrà corrispondere solo quanto ad essa erogoto dal MIT ed eventualmente la quota di sua spettanza o l'intera somma risultante dal SAL bis?

Argomenti:

pagamenti ex art. 26 DL 50/22
QUESITO del 12/04/2023

Se al termine dell'istruttoria del Ministero sulla documentazione di cui ai SAL bis, il MIt decidesse di non erogare quanto richiesto e/o di erogare solo in parte quanto richiesto in base al SAL bis, la S.A. deve pagare solo nei limiti di quanto ricevuto dal fondo ministeriale?

Argomenti:

In riferimento alle disposizioni contenute nel DECRETO 1° febbraio 2023, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
art, 1 comma 2
- Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis , 6 -ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
si chiede se:

- offerta presentata nell'anno 2021, lavori attualmente in corso, è possibile anche nell'anno 2023, richiedere l'accesso al fondo per la revisione prezzi per le lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2023, avendo già presentato per il medesimo appalto/contratto, richiesta al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (1° e 2° semestre 2022)

- offerta presentata nell'anno 2022, lavori non PNRR, attualmente in corso, è possibile, nell'anno 2023, richiedere l'accesso al fondo per la revisione prezzi per le lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2023, non avendo presentato precedente richiesta al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91

Argomenti:

Si chiede come deve essere interpretata la previsione dell'art. 26 secondo la quale possono essere utilizzate per l'adeguamento, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voce imprevisti e quelle derivanti dai ribassi d'asta, "le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento". E' corretta l'interpretazione secondo la quale l'amministrazione può stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all'adeguamento prezzi dei singoli interventi? In altri termini, qualora le risorse da imprevisti e quelle da ribasso non siano sufficienti a coprire la spesa per adeguamento dei prezzi, è possibile (prima di ricorrere all'accesso al Fondo nazionale) stabilire di finanziare l'adeguamento con ulteriori risorse (ad esempio derivanti da avanzo) dell'amministrazione?

Argomenti:

Situazione:
appalto in corso con lavorazioni eseguite nel 2022. Emissione dello Stato di avanzamento lavori con prezzi di contratto e dello Stato di avanzamento con prezzi desunti dal nuovo prezziario aggiornato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022.

La stazione appaltante ha proceduto all'emissione del certificato di pagamento del SAL contabilizzato con prezzi di contratto e al relativo pagamento; non ha risorse per pagare il maggiore costo che scaturisce dall'applicazione dei prezzi desunti dal nuovo prezziario. Non potendo corrispondere gli extra costi, la stazione appaltante fa richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In questo contesto il RUP non emette il certificato di pagamento-bis.

Quesito:
si chiede se la procedura seguita è corretta oppure se è necessario emettere comunque il certificato di pagamento-bis, come preteso dall'impresa appaltatrice, pur non avendo la risorse finanziarie per poterlo liquidare. In tale ultimo caso l'impresa può rivalersi sulla Stazione appaltante e pretendere il pagamento del certificato-bis?

Si richiede inoltre se è corretto affermare che
il profilo della emissione del certificato di pagamento è diverso da quello della liquidazione dei relativi importi riconosciuti come maturati, attenendo a due momenti diversi del procedimento di adempimento della stazione appaltante secondo le norme della Contabilità generale dello Stato. La mancata emissione dei cd. certificati bis, al di là del termine della loro effettiva liquidazione, costituisce danno in capo al creditore che si trova nella impossibilità di emettere fattura e di scontare il suddetto titolo presso un istituto di credito.

Argomenti:

In data 20 luglio 2017 la scrivente Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha stipulato un contratto con R.T.I. “TEDESCHI SRL – CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE” (repertorio N. 2253) avente ad oggetto il servizio di pulizia presso la Città universitaria e le Sedi esterne ubicate nel Comune di Roma.
Tale contratto ha la durata di cinque anni decorrenti dal verbale di avvio del servizio datato 18 aprile 2017 (Art. 5 del contratto di appalto).
Ai sensi dell’Art.6 del contratto di appalto l’importo annuo per l’appalto ammonta ad € 6.442.343,21+IVA, di cui € 6.348.871,93 + IVA per le attività dell’appalto ed € 93.471,28 + IVA per oneri per la sicurezza.
L’art.8 del suddetto contratto di appalto prevede le modalità di riconoscimento della revisione dei prezzi a partire dal secondo anno e cita testualmente:
“La revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno, sarà effettuata sulla base di un’istruttoria condotta con riferimento ai dati di cui all’art. 7, co. 48 lett. c) e co. 5, del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; in alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all’art. 115 del citato D.Lgs. verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale.”
Questa Amministrazione ha riconosciuto dal secondo anno contrattuale una revisione dei prezzi sulla base degli indici FOI prezzi al consumo per le famiglie e impiegati pubblicati dall’ISTAT nella gazzetta ufficiale, applicando la variazione percentuale intervenuta tra l’indice ISTAT di ciascun mese con quello dello stesso l mese dell’anno precedente.
L’impresa chiede una revisione prezzi calcolando la variazione percentuale intervenuta tra l’indice ISTAT di ciscun mese con quello della data di inizio appalto.
Alla luce di quanto si chiede se il metodo applicato da questa Amministrazione sia corretto , in alternativa si chiede di indicare il metodo eventualmente corretto.
Cordialmente
Il Direttore Area Gestione
Ing. Enrico Bentivoglio

Argomenti:

Situazione:
appalto in corso con lavorazioni eseguite nel 2022. Emissione dello Stato di avanzamento lavori con prezzi di contratto e dello Stato di avanzamento con prezzi desunti dal nuovo prezziario aggiornato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022.
La stazione appaltante ha proceduto all'emissione del certificato di pagamento del SAL contabilizzato con prezzi di contratto e al relativo pagamento; non ha risorse per pagare il maggiore costo che scaturisce dall'applicazione dei prezzi desunti dal nuovo prezziario. Non potendo corrispondere gli extra costi, la stazione appaltante fa richiesta di accesso al fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell'art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In questo contesto il RUP non emette il certificato di pagamento-bis.
Quesito:
si chiede se la procedura seguita è corretta oppure se è necessario emettere comunque il certificato di pagamento-bis, come preteso dall'impresa appaltatrice, pur non avendo la risorse finanziarie per poterlo liquidare. In tale ultimo caso l'impresa può rivalersi sulla Stazione appaltante e pretendere il pagamento del certificato-bis?

Si richiede inoltre se è corretto affermare che
il profilo della emissione del certificato di pagamento è diverso da quello della liquidazione dei relativi importi riconosciuti come maturati, attenendo a due momenti diversi del procedimento di adempimento della stazione appaltante secondo le norme della Contabilità generale dello Stato. La mancata emissione dei cd. certificati bis, al di là del termine della loro effettiva liquidazione, costituisce danno in capo al creditore che si trova nella impossibilità di emettere fattura e di scontare il suddetto titolo presso un istituto di credito.

Argomenti:

Questa Stazione Appaltante ha formulato istanza di accesso al fondo compensazione prezzi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 77/2021 a seguito della valutazione della richiesta pervenuta, in termine, da parte dell'appaltatore e riferita a lavorazioni effettuate nel II semestre 2021. In ordine al trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, l'agenzia delle entrate ha definitivamente stabilito con la risoluzione 39/E che le somme corrisposte alla S.A. sono fuori campo IVA laddove, invece, quelle corrisposte dalla S.A. all'appaltatore risultano rilevanti ai fini IVA. Avendo ricevuto l’acconto del 50% sul maggior importo richiesto al netto di IVA mediante la piattaforma dedicata, alla luce dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate si chiede con quali modalità si dovrà assolvere al pagamento dell’IVA nei confronti dell’Appaltatore anche considerata l’insussistenza di fondi nel QE dell’intervento per tale adempimento.

Argomenti:

Questo Ente è beneficiario di un finanziamento pubblico, concesso in data antecedente al gennaio 2022, di cui alle risorse P.O.R. Puglia 2014 – 2020. Il progetto definitivo approvato considerava per le singole voci delle lavorazioni quelle desunte dal prezziario della Regione Puglia approvato nell’anno 2019, all’epoca vigente. In data 16/05/2022 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato l'aggiornamento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. Con l’entrata in vigore del d.l. 50/2022 il progetto, che contemplava il minimo intervento per rendere l’opera collaudabile, è stato riapprovato poiché l’importo dei lavori , ab origine determinato con l’applicazione del prezzario del 2019, ha subito un aumento a seguito della applicazione del nuovo prezzario. Successivamente in data 23/12/2022 è stata indetta la gara d’appalto integrato sul un progetto così come adeguato al prezzario vigente. La copertura economica è stata garantita dal finanziamento regionale e, per la somma eccedente afferenti l’adozione del nuovo prezzario, da fondi del bilancio comunale all’occorrenza compensati a seguito dell’applicazione delle leggi emergenziali. Pertanto si chiede se è corretto considerare questo Ente beneficiario della compensazione, quale integrazione dell’importo eccedente, a valere sulle risorse rese disponibili dall’art. 29 del decreto “aiuti”, così come individuate nei commi 6 e 7 per le procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre 2022, dal cd. decreto “Sostegni-ter” (art. 29, co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), nonché dal comma 6 dell’art. 26 del d.l. 50/2022 nella versione in vigore alla data 23/12/2022 (data di indizione della gara). Il tutto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

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Con riferimento ad appalto di lavori caratterizzato da:
- elenco prezzi unitari a base di gara non dedotto da prezzario regionale, ma da altre fonti (prezzari interni alla PA, ANAS, Veneto Strade spa) e risalente all’anno 2018
- offerta aggiudicatario presentata nel 2021 mediante lista di prezzi unitari per lavori a misura e a corpo
Per l’applicazione dell’adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, dovendo adottare come riferimento il prezzario di Regione Lombardia si è proceduto a ricondurre le voci dei prezzi unitari di contratto a quelle delle corrispondenti lavorazioni del prezzario regionale, per analogia o mediante specifiche analisi prezzo.
A questo punto, alla luce della vostra risposta al quesito n. 1735/2023 e sulla base della motivazione esposta nel quesito, relativamente alla misura del ristoro spettante all’appaltatore per l’imprevedibile aumento dei prezzi, le somme da riconoscere all’appaltatore dovrebbero essere calcolate secondo il seguente criterio:
- per ciascuna lavorazione si applica alla quantità eseguita il prezzo unitario del prezzario regionale vigente nell’anno di esecuzione/contabilizzazione (2022 o 2023), ridotto del ribasso offerto.
- alla somma suddetta si sottrae quella derivante dall’applicazione alla quantità eseguita del prezzo unitario del prezzario regionale vigente nell’anno dell’offerta (2021), anch’esso ridotto del ribasso offerto.
- la somma ricavata da questa differenza viene riconosciuta all’appaltatore nella misura del 90%.
E’ corretta questa interpretazione della disposizione dell’art. 26 DL 50/2022 al caso esposto per il calcolo delle somme da riconoscere all’appaltatore?
Grazie

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In una Vs precedente risposta (1486/2022) sostenete che la revisione vada riconosciuta solo ed esclusivamente per lavori per i quali non sia sto formalmente approvato il CRE. Contrariamente al DL 73/2021, però, il DL 50/2022 non esplicita che la revisione vada riconosciuta solo agli appalti in corso. Laddove il CRE approvato fosse successivo alla determinazione del DL di quantificazione degli extra costi e non ne tenesse conto, quindi con evidente errore materiale, può essere rettificato e comportare l'inclusione ed il riconoscimento della revisione prezzi ?

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In riferimento al dettato normativo di cui all'art.26 L.91/2022, in fase di applicazione della maggiorazione dei prezzi relativa ai lavori eseguiti si chiede:
1. nella fattispecie di una miglioria afferente ad una lavorazione prevista nel progetto posto a base di gara e consistente nell'introduzione di un materiale diverso da quello di progetto è applicabile la compensazione del prezzo?
1.1 - In caso di risposta affermativa : a quale prezzo deve essere applicata la compensazione:
a) al prezzo del materiale diverso introdotto con la miglioria?
b) al prezzo del materiale di progetto sostituito dalla miglioria e ricompreso nell'elenco prezzi contrattuali?
1.2 - In caso di risposta negativa : è corretto non applicare compensazione dei prezzi al alcuno dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti, nè quelli di progetto nè quelli sostituiti con le migliorie prodotte con l'offerta?
2. nel caso di proposta migliorativa afferente una nuova lavorazione NON prevista nel progetto posto a base di gara ma introdotta come miglioria dall'operatore economico, si deve applicare l'adeguamento del prezzo?
2.1 In caso di risposta affermativa: quale prezzo dovrà essere assunto a base della compensazione?"

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A seguito della modifica apportata al DL 17.05.2022 n.50, convertito con modificazioni dalla L.15.07.2022 n.91, dalla L.29 dicembre 2022, n. 197 che ha introdotto all’art.26 il comma 6-ter così come successivamente modificato dal DL 24.02.2023 n.13 convertito con modificazioni dalla L.21.04.2023 n.41, si sono estese le disposizioni previste al comma 6-bis del suddetto articolo anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 relativamente alla lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Dalla lettura della formulazione della norma appare che, per l’anno 2023 per i contratti sottoscritti con offerte presentate nell’anno 2022, ai fini del riconoscimento del maggior importo derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati al contratto in essere sia sufficiente una delle due condizioni e cioè che le lavorazioni siano state eseguite o contabilizzate nell’anno 2023, formulazione diversa da quanto previsto nel comma 1 dell’art.26 ove relativamente all’anno 2022 la disposizione prevedeva la doppia condizione e cioè che le lavorazioni fossero state eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Tale nuova formulazione potrebbe indurre ad interpretare il diritto al riconoscimento dell’applicazione dei prezzari aggiornati anche per lavorazioni eseguite nell’anno 2022 ed il cui stato di avanzamento lavori sia stato emesso nell’anno 2023.
Questo ufficio ritiene tale interpretazione non corretta in quanto:
- in primo luogo la contabilizzazione del lavoro pubblico in applicazione anche di quanto disposto dall’art.13 comma 1 ultimo periodo del DM 7 marzo 2018 n.49 segue il principio di costante progressione con le attività di accertamento dei fatti producenti spesa che devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e quindi devono procedere di pari passo con l’esecuzione; la contabilizzazione pertanto si concretizza normativamente con l’esecuzione della lavorazioni, non rilevando ai fini della contabilizzazione l’emissione dello stato di avanzamento lavori che rappresenta il riassunto di tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di emissione
- in secondo luogo l’applicazione del principio dettato dalla norma di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali non seguirebbe un principio unitario per tutti i contratti in essere ma sarebbe legato alle previsioni contrattuali di ogni singolo appalto con le quali sono stati stabiliti gli importi per l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori; si potrebbe creare il caso di lavori avviati a metà dell’anno 2022 con raggiungimento dell’importo previsto per l’emissione del SAL al 2 gennaio 2023 e quindi soggetti al riconoscimento dei maggiori importi, mentre nel caso di lavori avviati nel medesimo periodo con raggiungimento dell’importo per l’emissione del SAL al 31.12.2022 senza il riconoscimento di alcuna maggiorazione.
Si richiede parere circa la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione normativa suddetta.

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Dal 2020 il Comune ha in essere un contratto di durata triennale relativo alla gestione del Centro Residenziale Anziani Comunale.
Con una nota datata 2 gennaio 2023 e protocollata il 3 gennaio 2023 la ditta richiede l’aumento istat dal 1/11/2022 - inizio 3 ° anno - (il contratto va dal 01/11/2020 al (31/10/2023).

Il Capitolato speciale d’appalto prevede:
“Art. 13 - Revisione prezzi
Il prezzo di aggiudicazione si intende invariato per il periodo di validità del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice, a decorrere dal secondo anno, è prevista la possibilità di adeguamento nella misura corrispondente al 75% della variazione dell’indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo dell’anno precedente, su richiesta scritta della ditta appaltatrice.”

Già lo scorso anno era stato richiesto l’adeguamento prezzi dal 01/11/2021 ma la richiesta era pervenuta in data 01/11/2021 ( inizio 2°anno).
Si chiede un parere relativamente alla decorrenza da cui riconoscere la revisione del prezzo.
La revisione del prezzo può essere riconosciuta dalla data di inizio del 3 ° anno ( dal 01/11/2022) come richiesto o dalla data della richiesta ( 03/01/2023)?
E ’possibile riconoscere l’aumento retroattivamente?
Esiste una disposizione che regola la materia?

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Aggiornamento prezzi
QUESITO del 07/07/2023

Buongiorno facendo riferimento al quesito n. 1612 vorrei porre la seguente problematica:
Premesso che è in corso un appalto il cui prezziario di riferimento è il 2014, nell'offerta erano previste delle offerte migliorative del valore di euro 1.700.000 (trattasi di appalto con importo lavori a base di gare di poco meno di euro 20.000.000) in quanto era richiesto uno specifico computo metrico delle offerte migliorative da presentare tra i documenti di gara.
Considerato che l'appaltatore ha offerto un ribasso del 30%.
La domanda che mi pongo è come è possibile garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale (tra l'altro argomento specifico del nuovo codice appalti seppur non applicabile), non dovendo effettuare l'aggiornamento dei prezzi per le opere in miglioria riconoscendo all'appaltatore, fermo restando la gratuità delle lavorazioni come da prezziario 2014, il solo delta in piu derivante dall'applicazione del prezziario 2023.
A parere dello scrivente una fattispecie di questo tipo rischierebbe di andare a erodere tutto l'utile di impresa portando anche ad un illecito arricchimento da parte della S.A. e spingendo l'appaltatore verso una fermo lavori con l'apertura di un contenzioso per decadimento dell'equilibrio contrattuale.

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Si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione del contributo destinato al “Fondo salva-opere” istituito dall’art. 47, c. 1-bis, del d. l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 nel caso di accordo quadro con più operatori economici per Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro da eseguirsi su Immobili dell’Università di Bologna (Sede di Bologna e sedi della Romagna).
In particolare si chiede se il contributo, pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori con base d'appalto pari o superiore a euro 200.000 (e di servizi e forniture con base d'appalto pari o superiore a euro 100.000), bandite a far data dal 30 giugno 2019, debba essere applicato sui ribassi offerti dai 3 aggiudicatari dell’accordo quadro oppure sui singoli contratti attuativi

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